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LXXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1904, n. 72)

Col quale è data facoltà al comune di. Livorno di applicare nel quadriennio 1904-907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,100 (millecento). Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. LUZZATTI Visto RON

CHETTI.

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Registrato alla Corte dei conti addì 18 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 159.

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REGIO DECRETO, ROMA, 3 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1904, n. 72)

Con cui il patrimonio delle confraternite del Sacramento, delle Stimmate di San Francesco, della Buona Morte e Carmine, del Rosario e della Chiesa di San Marco, esistenti nel comune di Greccio, è trasformato a favore degli indigenti inabili al lavoro, ed è concentrato nella congregazione di carità di detto comune, con l'obbligo a questa di corrispondere lire trecento all'anno per le spese di culto di quei pii sodalizi. Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato GIOLITTI Visto RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 163.

LXXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1904, n. 72) Col quale il pio legato Felice Anselmi è eretto in ente morale e contemporaneamente concentrato nella congregazione di carità di Giusvalla (Genova). Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato GIOLITTI Visto RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1904.

Reg. 15. Atti del Governo a f. 164.

LXXXVI.

REGIO DECRETO che erige in ente morale l'associazione per gli utenti di caldaie a vapore in Messina e ne approva

lo statuto.

31 gennaio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la istanza in data 7 settembre 1903 del presidente del consiglio amministrativo dell'associazione fra utenti di caldaie a vapore, costituitasi in Messina, con la quale istanza si chiede l'approvazione dello statuto organico dell'associazione medesima e la erezione di essa in ente morale;

Visto lo statuto predetto e le modificazioni ad esso recate nell'adunanza dell'associazione del 6 dicembre 1903;

Visti gli articoli 41, 42, 43 e 44 del regolamento per la sorveglianza sulle caldaie a vapore, approvato col regio decreto del 27 giugno 1897, n. 290;

Visto il Nostro decreto in data 1° gennaio 1903, n. 23, che modifica il regolamento medesimo;

Visto l'art. 2 del codice civile;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta. del. Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'associazione fra utenti di caldaie a vapore costituitasi in Messina ed avente se le in detta città è eretta in ente morale, ed è approvato il suo statuto organico, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

L'associazione è ammessa a godere il trattamento di cui all'art. 41 del regolamento approvato con il regio decreto del 27 giugno 1897, n. 290.

Art. 3.

II Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà assicurarsi, per mezzo di ufficiali governativi e nei modi che crederà opportuni, del regolare funzionamento dell'associazione predetta.

Art. 4.

E riservata al Ministero di agricoltura, industria e commercio la facoltà di esigere che lo statuto di cui all'art. 1° del presente decreto sia modificato, quando ciò sia richiesto dai risultati della esperienza.

Art. 5.

L'associazione predetta dovrà inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i proprî bilanci annuali, entro

un mese dalla data della loro approvazione. Tali bilanci saranno compilati secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero predetto.

L'associazione medesima dovrà fornire al Ministero di agricoltura, industria e commercio le notizie statistiche e le informazioni che da esso le saranno richieste, relative al servizio di vigilanza sulle caldaie e sui recipienti di vapore.

Art. 6.

Il trattamento consentito all'associazione predetta, a'sensi dell'art. 41 del regolamento 27 giugno 1897 per l'esercizio e per la sorveglianza sulle caldaie a vapore, potrà essere sospeso o revocato:

a) quando l'associazione non adempia esattamente alle prescrizioni del regolamento predetto e del Nostro decreto 1° gennaio 1903, n. 23, che parzialmeute lo modifica;

b) quando essa non osservi le disposizioni del proprio statuto o dei propri regolamenti o quelli che in materia di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore fossero emanate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

c) quando risulti che il servizio tecnico di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore fosse disimpegnato non regolarmente, ed in modo da non offrire sufficiente garanzia per la incolumità delle persone e per la integrità delle

cose;

d) quando il servizio amministrativo di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore sia disimpegnato in modo da dar luogo a richiami da parte delle autorità politiche circondariali o dell'ufficio distrettuale del regio corpo delle miniere.

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